Stabilite le modalità, i tempi e le procedure per l’inserimento dei revisori nell’elenco per lo svolgimento dell’attività di vigilanza straordinaria (Titolo III - art. 8 D.Lgs. 220/2002) e per l’attribuzione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria. Con il decreto del 19.04.2023 il MIMIT (Ministero delle imprese e Made in Italy) ha definito i criteri di assegnazione degli incarichi di revisione ordinaria e ispezioni straordinarie per le società cooperative. L’attività di vigilanza da parte dell’Autorità amministrativa è esercitata attraverso revisioni ordinarie e ispezioni straordinarie.
Sebbene entrambe le attività siano finalizzate all’accertamento dei requisiti mutualistici degli Enti cooperativi sottoposti a controllo, esse sono condotte con modalità e gradi di intensità molto differenti, in quanto la revisione ha una funzione prevalentemente consulenziale, mentre l’ispezione straordinaria ha una funzione di controllo maggiormente incisiva.
Commissione di valutazione dei revisori
La Commissione è presieduta dal Dirigente della divisione competente per la Vigilanza ispettiva ed è composta da 4 funzionari di cui 2 della medesima divisione vigilanza ispettiva, 1 della divisione competente in materia di liquidazione coatta e amministrativa e 1 della divisione competente in materia di scioglimenti, gestioni commissariali...