Le società di agenzia non vanno in pensione. Pertanto, le indennità di fine rapporto previste dagli Accordi Economici Collettivi a seguito di pensionamento Inps o Enasarco, non sono dovute né se si tratti di società di persone, né se di società di capitali, nemmeno se l'amministratore è l'unico a svolgere l'attività di agenzia.
A rimarcare questo principio è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 30.03.2018, n. 8008, trattando il caso di una società in accomandita semplice (Sas) che chiedeva di ottenere l'indennità di fine rapporto in caso di pensionamento del socio amministratore. La Suprema Corte ha ribadito quanto già più volte le Corti di merito avevano deliberato, negando il diritto di una società agente ad ottenere l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 C.C. in caso di raggiungimento dell'età pensionabile. Anche nelle società di persone, il venir meno del socio amministratore (per esempio, in caso di morte) non comporta l'impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale e l'automatico scioglimento della società. Il conseguimento della pensione sia Inps che Enasarco, da parte del socio amministratore (nel caso in esame, socio accomandatario) è un fatto interno alla società, del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del rapporto di agenzia, anche...