RICERCA ARTICOLI
IVA 24 Febbraio 2026

Società di comodo e modello Iva 2026: il quadro VA cambia forma

La sentenza UE 7.03.2024 e la giurisprudenza di Cassazione riscrivono le regole sul credito Iva delle società non operative.

Con l’approvazione del Modello Iva 2026, avvenuta con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15.01.2026, n. 51732, cambia in modo significativo il trattamento dichiarativo riservato alle società non operative. La dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2025, da presentare tra il 1.02.2026 e il 30.04.2026, propone infatti un quadro VA rinnovato, che incide direttamente sulla rappresentazione del credito Iva maturato da tali soggetti.

Nel modello precedente, il rigo VA15 ospitava una serie di codici da 1 a 4, correlati alla durata dello status di non operatività nel triennio di riferimento. Il codice 4 produceva gli effetti più severi: in combinazione con le istruzioni al rigo VX2, comportava la perdita definitiva del credito Iva annuale per le società non operative per 3 esercizi consecutivi, prive di operazioni rilevanti almeno pari ai ricavi presunti calcolati ai sensi dell’art. 30, c. 1 L. 724/1994. Si trattava di un automatismo rigido, agganciato al test di operatività, che non lasciava spazio a una verifica concreta dell’attività svolta.
Nel modello Iva 2026 quel sistema viene abbandonato. Il rigo VA15 è ora costituito da una sola casella, che deve essere barrata dalle società risultate non operative ai sensi dell’art. 30 L. 724/1994, incluse quelle che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo, con segnalazione speculare nel quadro VS della controllante. La funzione della casella è essenzialmente informativa, utile ai fini dell’analisi del rischio, e non determina più, di per sé, il congelamento o la perdita del credito Iva. Coerentemente, nel quadro VX le istruzioni al rigo VX2 non richiamano più il divieto di ripartire il credito per effetto del codice 4 indicato nel VA15, e nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che imponeva di attestare la non qualificazione come società di comodo o la presentazione di interpello disapplicativo.

La svolta trova la sua matrice nella sentenza della Corte di Giustizia UE 7.03.2024, causa C-341/22, che ha dichiarato incompatibile con la Direttiva 2006/112/CE una disciplina nazionale che neghi automaticamente, sulla base di criteri presuntivi patrimoniali, il diritto alla detrazione, al rimborso o alla compensazione dell’eccedenza Iva alle società non operative. Il mancato raggiungimento di soglie astratte di ricavi non è sufficiente, da solo, a escludere la soggettività passiva Iva né a comprimere il diritto alla detrazione, cardine del principio di neutralità. L’art. 30, c. 4 L. 724/1994 non è stato formalmente abrogato, ma deve essere disapplicato nella misura in cui preclude in modo automatico il recupero del credito Iva alle società non operative, in contrasto con il diritto dell’Unione.
La giurisprudenza di legittimità si è progressivamente allineata: le più recenti pronunce hanno chiarito che il diritto alla detrazione può essere negato solo a seguito di un accertamento puntuale che dimostri l’assenza di effettiva attività economica, la sussistenza di abuso del diritto, il difetto di inerenza ex art. 19 D.P.R. 633/1972 o l’inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni. Il test di operatività, da solo, non può giustificare il sacrificio definitivo del credito.
Sul piano legislativo, il D.Lgs. 13.12.2024 n. 192, in vigore dal 31.12.2024, ha riscritto in parte l’art. 30 L. 724/1994, incidendo in particolare sui coefficienti per il calcolo dei ricavi minimi e del reddito presunto e rimodulando le conseguenze ai fini delle imposte dirette. In diversi casi è previsto un sostanziale dimezzamento delle aliquote applicabili ad alcune categorie di asset nel test di operatività.

Resta, però, irrisolta una questione centrale: il destino dei crediti Iva considerati in passato definitivamente perduti in applicazione del meccanismo automatico collegato al codice 4 del rigo VA15. Il nuovo modello recepisce, sul piano dichiarativo, l’incompatibilità dell’automatismo, ma non offre, allo stato, un percorso operativo generalizzato per il recupero delle eccedenze maturate e poi azzerate. Mancano indicazioni ufficiali organiche sull’utilizzo di dichiarazioni integrative o di istanze di rimborso, e lo stesso MEF, in sede di risposta parlamentare, ha richiamato l’esigenza di non riaprire indiscriminatamente rapporti esauriti e di valutare l’impatto sul gettito.