Le presunzioni fiscali, in parte previste dall'ordinamento e spesso anche create dalla giurisprudenza a favore del Fisco, rappresentano una delle maggiori criticità che il contribuente deve affrontare in presenza di accertamenti tributari.
Il difficile rapporto fra contribuenti e Fisco non raramente è incrinato dallo scontro su un terreno assai insidioso, quello delle “presunzioni”, per contrastare le quali il contribuente è costretto o quasi a produrre la cd. prova “diabolica”. Ebbene, tra le presunzioni più invise, spicca quella delle “società di comodo” o “non operative” o, ancora, in “perdita sistemica”. La determinazione del reddito delle società di comodo poggia su criteri aleatori che, a quanto consta, non sono sintesi di regole d'esperienza ricavate da analisi della realtà fattuale, né di elaborazioni statistiche medio/normali applicate a concreti dati settoriali.
Il meccanismo di calcolo del reddito delle società in questione muove dall'assunto che esista un rapporto diretto tra valore del patrimonio e ammontare del reddito. La tassazione di quest'ultimo nasconde, in realtà, una forma surrettizia di imposizione patrimoniale, che si cumula, soprattutto per le società di gestione immobiliare, al prelievo sul patrimonio attuato con i tributi locali. Secondo l'Agenzia delle Entrate, essendo la normativa volta a scoraggiare l'intestazione fittizia di cespiti produttivi, nel considerare le “prove contrarie” addotte dal contribuente occorre non solo valutare se le stesse siano in grado di provare l'effettività e la non fittizietà...