Coop e terzo settore 29 Gennaio 2019

Società di mutuo soccorso, nella gestione pochi interventi notarili


È con il D.M. 28.12.2018 che il Ministero dello Sviluppo Economico semplifica la fase gestionale della vita delle società di mutuo soccorso, abolendo il ricorso alla redazione della delibera notarile per il deposito degli atti gestionali nei vari uffici delle Camere di Commercio. Excursus legislativo - Ricordiamo che la principale fonte normativa che ancora oggi disciplina le società di mutuo soccorso è la legge 15.04.1886, n. 3818. L'art. 23 D.L. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) ha in parte modificato la legge 3818/1886, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese e nell'albo delle società cooperative. Con il D.M. 6.03.2013 sono stati individuati i criteri e le modalità per l'iscrizione, con decorrenza dal 20.05.2013, per entrambi i registri. Successivamente, l'art. 44, c. 2 D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 (dedicato alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale) ha stabilito che “in deroga all'art. 23, c. 1 D.L. 179/2012, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle Imprese le società di mutuo soccorso che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi”. Deposito situazione economica e patrimoniale - Le...

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