HomepageSocietàSocietà tra avvocati, contributi in base agli utili
Società
14 Dicembre 2021
Società tra avvocati, contributi in base agli utili
Obblighi previdenziali trasparenti. Le iscrizioni delle società nella sezione speciale dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’ordine in cui hanno sede, dovranno essere inviati telematicamente alla Cassa forense.
La società tra avvocati (StA) è stata introdotta dall’art. 4-bis, L. 247/2012, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Di fatto però il completamento della disciplina è avvenuto con la pubblicazione del relativo regolamento nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, 22.11.2021, n. 278. Ora tutti i tasselli per la costituzione e gestione della società tra avvocati sono a posto. E per questo la StA potrà effettivamente nascere dal 1.01.2022.
L’esercizio in forma societaria della professione forense (art. 4-bis, L. 247/2012 ) è ammessa nelle seguenti forme:
società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
società di capitali;
società cooperative.
Naturalmente le StA dovranno seguire lo schema della tipologia di società scelta: quindi, dovranno approvare gli atti societari come lo statuto e svolgere le varie pratiche propedeutiche all’esercizio dell’attività.
Le società che risultano iscritte nella sezione speciale dell’Albo, anche se per frazione di anno, devono inviare telematicamente il Modello 5/ter, entro il 30.09 di ciascun anno (a partire dal 30.09.2022). L’invio del Mod. 5/ter è obbligatorio e va trasmesso anche in caso di reddito zero. Nel Modello 5 ter occorre indicare i seguenti dati:
ammontare del reddito complessivo...