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Società 18 Settembre 2019

Società tra professionisti e trust


Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili risponde con una nota (prot. n. PO 153/2018_STP e Trust del 26.03.2019) al quesito formulato dall'Ordine di Palermo riguardante la possibilità che una società tra professionisti (STP Srl) potesse essere partecipata con quota minoritaria da una persona fisica nella sua qualità di trustee che interviene nella sottoscrizione del capitale in nome e in conto di un trust. Innanzitutto occorre ricordare che, a differenza delle società tra avvocati (STA) per le quali vi è un espresso divieto (si veda, infatti, l'art. 4-bis, c. 1 L. 247/2012), per le STP vi è un silenzio normativo (uno dei vari disallineamenti presenti tra la normativa relativa alle STP e quella relativa alle STA). Il divieto riguarda la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. Nonostante questo silenzio, il Consiglio, argomentando la propria tesi, afferma che un trustee non puo assumere il ruolo di socio nemmeno in una STP, individuando questo divieto in via analogica alla disciplina forense. Il Consiglio, infatti, ritiene che soci possano esserlo solo le persone fisiche o i soggetti societari, purché questi siano diversi dalle STP (il divieto di partecipazione di una STP in un'altra STP è stato affermato dal Consiglio nella nota prot. n. PO 169/2018 del 18.03.2019). Tale indicazione nascerebbe dalla norma stessa...

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