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Imposte e tasse 23 Giugno 2023

Soggetta a Iva la gestione dei “crediti litigiosi”

L'Agenzia delle Entrate equipara l'operazione di cessione di "crediti litigiosi" alla cessione di un diritto di contenzioso (aliquota ordinaria).

La cessione del “credito litigioso” (ossia un diritto di credito oggetto di contenzioso) non presenta i presupposti per essere ricondotta nell'ambito delle cessioni di credito; pertanto, l’operazione è soggetta a Iva con aliquota ordinaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 1.06.2023, n. 334. Nel caso esaminato una società intende svolgere (personalmente o tramite propri veicoli societari) l’attività di compravendita e gestione dei diritti inerenti cause legali, anche potenziali (cosiddetta res litigiosa), aventi contenuto patrimoniale, nei confronti di aziende, associazioni, fondazioni, professionisti e privati. Per effetto di questa attività, la società (estranea all'altrui controversia legale per carenza di interesse) conclude con la parte in causa (soggetto titolare di un diritto di credito controverso) un accordo in forza del quale provvede ad acquistare il credito cosiddetto litigioso e la posizione processuale di quest'ultimo (comprensiva di tutti i diritti e obblighi connessi) al fine di recuperare il credito previo accertamento giudiziale o accordo transattivo. Quale corrispettivo per l'acquisto della res litigiosa, la società riconosce alla parte originaria in causa i corrispettivi seguenti: assunzione su di sé degli oneri dei costi legali e delle consulenze tecniche; assunzione su di sé del rischio di...

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