IVA 22 Agosto 2025

Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei diritti IP collegati

La cessione onerosa di marchio e diritti collegati non costituisce trasferimento di azienda o ramo, se manca un complesso organizzato di beni idoneo a garantire un’attività autonoma (interpello 19.08.2025 n. 210).

La cessione onerosa del marchio, unitamente ai diritti di proprietà intellettuale collegati (disegni, modelli e materiali promozionali), non integra una cessione di azienda o ramo d’azienda, ove non ricorra un insieme coordinato e organizzato di beni idoneo, anche solo potenzialmente, a consentire lo svolgimento autonomo di un’attività economica. Si tratta quindi di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, (ex art. 3, c. 2, n. 2, DPR 633/72), con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 19.08.2025 n. 210.Nel caso analizzato, la società ALFA (attiva nel settore della produzione e distribuzione di profumi e prodotti cosmetici e già licenziataria del marchio oggetto della compravendita) acquisiva in piena proprietà dalla società BETA il marchio DELTA e i diritti IP ad esso strettamente collegati (disegni, modelli e diritti d’autore su materiale promozionale), con esclusione di ogni altro elemento tipicamente riconducibile a un’organizzazione aziendale (personale, rapporti contrattuali, know-how produttivo, beni strumentali, ecc.). L’acquisizione veniva motivata dall’esigenza strategica di garantire continuità aziendale in caso di mancato rinnovo della licenza e rafforzare l’autonomia economica e commerciale dell’impresa. Al fine di chiarire il trattamento IVA dell’operazione è stato ricordato che, a livello normativo, l’art. 2, c. 3, lett. b), del DPR...

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