In caso di immobile oggetto di procedura esecutiva, sino alla data di emissione del decreto di trasferimento, il debitore pignorato dovrà assolvere agli obblighi imposti dalla disciplina relativa all'imposta comunale: l'esecuzione dell'atto di pignoramento immobiliare non ha infatti in sé alcun effetto sulla debenza dell'IMU, effetto che invece si manifesta appunto con la formalizzazione della conclusione della procedura di vendita forzata.
Il presupposto per il versamento del tributo è strettamente ancorato al possesso, così come definito ai sensi dell'art. 1 c. 746 L. 160/2019; in particolare, “soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”. Pertanto, è soggetto passivo chi detiene il diritto reale sul bene, diritto che si trasferisce, appunto, tramite l'emissione del decreto di trasferimento.
Sul punto si ricordi che il contenuto dell'ordinanza della Cassazione 7.03.2013, n. 5737: “le conseguenze giuridiche derivanti dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare, costituite dai particolari obblighi e divieti imposti al proprietario del cespite, non escludono l'applicazione a suo carico dell'ICI [ma ciò vale anche ai fini IMU visto che il presupposto è esattamente lo stesso] in quanto il...