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Imposte e tasse 29 Giugno 2022

Soggettività passiva tributaria preclusa con la rinuncia all’eredità

In tema di imposta di successione, l’erede che dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento dell’imposta ometta di impugnarlo, diventando definitivo, non è tenuto al suo pagamento ove rinunci all’eredità (Cass., sent. 12.04.2022, n. 11832).

La vicenda traeva origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’imposta di successione, preceduta da un avviso di liquidazione non impugnato da parte del chiamato all’eredità che aveva effettuato la dichiarazione di successione e rinunciato all’eredità. Mentre il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso in ragione della definitività dell’atto impositivo, il giudice di secondo grado aveva dichiarato inefficaci gli atti tributari in ragione dell’effetto retroattivo prodotto dalla rinuncia all’eredità. Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nell’intento di far valere la tesi della definitività della pretesa impositiva a causa della mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione, a nulla rilevando la successiva rinuncia all’eredità. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato che il rinunziante all’eredità non risponde dei debiti del de cuius per avere la rinuncia effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 521 c.c., non avendo rilievo alcuno l’omessa impugnazione dell’atto impositivo notificato a seguito dell’apertura della successione. Ciò in quanto, seppure ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 346/1990 il presupposto impositivo ai fini dell’imposta di successione debba essere individuato nella chiamata all’eredità,...

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