Un soggetto estero che ha una propria posizione fiscale in Italia deve applicare le ritenute alla fonte ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/1973? L'Agenzia delle Entrate si è espressa recentemente nella risposta all'interpello 27.04.2021, n. 297, a distanza di quasi 2 anni da un quesito simile (risposta n. 312/2019) e va ben oltre al principio di diritto n. 8/2019.
L'istanza riguarda una società di diritto francese che svolge attività di produzione di rubinetti e valvole e cha ha istituito in Italia un ufficio di rappresentanza per la promozione istituzionale dei prodotti fabbricati senza lo svolgimento di alcuna attività commerciale. L'istante ha assunto un lavoratore dipendente in Italia ed ha ritenuto, in via prudenziale, di applicare le ritenute alla fonte sulle retribuzioni corrisposte al dipendente stesso, con tutti gli obblighi formali e sostanziali conseguenti.
Nel fornire la risposta, l'Agenzia delle Entrate premette che gli obblighi correlati al caso di specie sono definiti dall'art. 23 D.P.R. 600/1973 che annovera tra i soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente gli enti e le società di cui all'art. 87, c. 1 del Tuir, le società e le associazioni di cui all'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni, le imprese agricole, il condominio, il curatore fallimentare e il commissario...