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Imposte e tasse 24 Marzo 2021

Solo l'inerenza giustifica la deducibilità

Secondo la Cassazione (sentenza n. 6368/2021), sono deducibili dal reddito d'impresa i costi, anche molto alti, che potrebbero non avere un ritorno di investimento, purché siano costi inerenti all'attività di impresa: il caso delle sponsorizzazioni.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 8.03.2021, n. 6368, è tornata di nuovo a ribadire un concetto fondamentale: un costo è inerente e quindi deducibile se c'è correlazione con l'attività imprenditoriale nel suo complesso, avuto riguardo all'oggetto dell'impresa (Cass. 17.01.2020, n. 902). La ratio di tale impostazione si fonda sulla nozione di reddito d'impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale. La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società per azioni avverso un avviso di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva avente ad oggetto, tra l'altro, il recupero a tassazione dei costi per spese di sponsorizzazione di auto di gran turismo indebitamente dedotti in quanto ritenuti non inerenti. Sul punto i giudici di merito di primo grado hanno rigettato il ricorso della società e avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello, anch'esso respinto dalla Commissione tributaria regionale. Nel caso in esame, il giudice di appello ha ritenuto che la non inerenza era stata tratta sulla base della sproporzione del costo assunto (una sponsorizzazione) rispetto al potenziale ritorno commerciale offerto dalle manifestazioni sponsorizzate e, quindi, avendo come riferimento la correlazione o corrispondenza tra costi e ricavi e il ritorno...

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