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Imposte e tasse 11 Dicembre 2018

Solo un “accertamentino” per movimenti tracciati sopra i 500 euro


L’art. 3 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 prevede per i redditi di impresa e di lavoro autonomo la possibilità di ottenere la riduzione di 2 anni del termine di decadenza per l’accertamento sia ai fini delle imposte dirette che IVA, stabilito rispettivamente dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57 D.P.R. n. 633/1972. Le condizioni necessarie per ottenere il beneficio sono tre: adesione al regime della fattura elettronica; se le cessioni di beni o prestazioni di servizi sono certificati mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali, esercizio dell’opzione per memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate mediante registratori di cassa telematici previamente installati, cui successivamente dovrà seguire detta trasmissione telematica; pagamento tracciabile degli incassi e dei pagamenti per operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Ci soffermeremo su quest’ultimo punto. L’art. 3 D.M. Mef 4.08.2016 stabilisce che sono strumenti tracciabili di pagamento il bonifico bancario o postale, la carta di credito o di debito, l’assegno bancario, circolare o postale recante clausola non trasferibile; non vi rientrano dunque il denaro contante, la compensazione di credito, il vaglia postale, il pagamento in natura. Dato il riferimento all’operazione, rileva l’ammontare complessivo del documento fiscale e non l’importo che viene pagato; per esempio, non è...

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