Soluzione transitoria per i corrispettivi telematici
Dallo scorso 1.07 e fino al 31.12.2019, i contribuenti soggetti all'obbligo possono trasmettere i dati entro la fine del mese successivo a quello dell'operazione. E potranno fruire di 6 mesi di moratoria anche gli obbligati dal 1.01.2020.
Dal 1.07.2019 i commercianti al minuto (e attività assimilate) con volume d'affari superiore a 400.000 euro annui, ai sensi dell'art. 2, c. 1 D.Lgs. 127/2015, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica allo SdI i dati dei corrispettivi giornalieri. Gli altri soggetti, ossia quelli con volume d'affari inferiore a 400.000 euro o, come concesso dal D.M. 10.05.2019, i soggetti le cui operazioni di commercio al minuto sono del tutto marginali rispetto alle altre operazioni Iva (e sono marginali se non superano l'1% del volume d'affari del 2018) dovranno adempiere a tale obbligo a partire dal 1.01.2020.
Si ricorda che, fino al 31.12.2019, è stata concessa una moratoria sulle sanzioni per gli obbligati dallo scorso luglio, se l'invio telematico dei corrispettivi del mese viene effettuato entro il 30 (o 31) del mese successivo. A regime i corrispettivi giornalieri andranno inviati entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, quindi ogni giorno avrà un suo singolo invio. A oggi, quindi, è stato e sarà possibile inviare i corrispettivi di luglio entro il 31.08, quelli di agosto entro il 30.09, quelli di settembre entro il 31.10, quelli di ottobre entro il 30.11, quelli di novembre entro il 31.12.2019, quelli di dicembre (si ritiene) entro il 31.01.2020.
Questa moratoria agevola i contribuenti che non si sono ancora dotati di registratore di cassa telematico e che, pertanto, possono...