L'Agenzia delle Entrate, con interpello 27.08.2020, n. 283, ha fornito le prime importanti indicazioni in merito alla nuova disposizione introdotta dall'art. 105, D.L. 34/2020, il quale, introducendo il comma 2-bis all'art. 10 D.P.R. 917/1986, ha stabilito che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1 (somme restituite al soggetto erogatore), se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. L'Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito di un ente previdenziale, coglie l'occasione per chiarire la portata della novità del D.L. 34/2020 in merito alla gestione fiscale delle somme restituite al contribuente dal sostituto d'imposta.
Allo stato attuale si rilevano 2 disposizioni:
1) secondo l'art. 10, c. 1, lett. d-bis) D.P.R. 917/1986, le somme precedentemente tassate e recuperate al contribuente al lordo sono da considerare oneri deducibili;
2) secondo l'art. 10, c. 2-bis, D.P.R. 917/1986, le somme precedentemente tassate e restituite al netto non costituiscono onere deducibile.
Con tale ultima disposizione, applicabile alle somme restituite dal 1.01.2020, a parere dell'Agenzia delle Entrate, il Legislatore ha previsto che la restituzione di somme al soggetto erogatore possa avvenire al netto della ritenuta operata al momento della corresponsione, fatta salva la modalità di restituzione delle somme al lordo delle ritenute, di cui alla riportata lettera d-bis).
In relazione alla fattispecie in esame, pertanto, qualora, a far data dal 1.01.2020, all'ente o istituto vengano restituite somme indebitamente erogate, al netto delle ritenute operate all'atto della corresponsione, il recupero delle ritenute avverrà ai sensi dell'art. 105, c. 2 D.L. 34/2020, in applicazione del quale ai sostituti d'imposta, ai quali siano restituite, ai sensi dell'art. 10, c. 2-bis del Tuir, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.
Secondo quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate, risulta pertanto che le 2 soluzioni (recupero al lordo o al netto) sono attualmente vigenti e a scelta del sostituto d'imposta.
