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Imposte e tasse 31 Dicembre 2020

Somministrazione con asporto: il caso è servito

Interpretazioni contrastanti creano difficoltà negli operatori della ristorazione per la corretta aliquota Iva da applicare.

I vari Dpcm che si sono succeduti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 hanno introdotto una serie di misure restrittive su numerose attività, tra cui quelle del settore della ristorazione. Tra le attività consentite è stata prevista la possibilità di esercitare la somministrazione di alimenti e bevande tramite la consegna sul posto (asporto) o la consegna a domicilio. Queste particolari forme di somministrazione pongono tuttavia il problema dell'aliquota Iva da applicare. Le somministrazioni di alimenti e bevande, in generale, sono soggette all'aliquota ridotta del 10% ai sensi del n. 121) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, essendo riconducibile a una prestazione di servizi di cui all'art. 3, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972. In questo caso esiste una commistione tra prestazioni di dare e di fare, in cui le seconde prevalgono sulle prime. Al contrario, le vendite di beni da asporto sono considerate a tutti gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo di dare. Questa impostazione sarebbe confermata dall'art. 6 del Regolamento UE n. 282/2011 ed è stata ulteriormente approfondita nel principio di diritto 22.02.2019, n. 9, elaborato dall'Agenzia delle Entrate. Per l'Amministrazione Finanziaria, occorre distinguere la somministrazione dalla cessione, con la conseguenza che, in caso di cessione, si dovrà applicare l'aliquota Iva propria dei beni...

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