L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 3.06.2019, n. 178, ha replicato all'istanza di interpello presentata da una società (Alfa) in liquidazione, che esercitava l'attività di vendita di autovetture, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale nel 2018, la quale intendeva conoscere il corretto inquadramento degli effetti dell'accordo transattivo e la conseguente sussistenza dei presupposti per l'emissione delle note di variazioni Iva. In merito si evidenzia che, prima della dichiarazione di fallimento, Alfa aveva ricevuto da un'impresa fornitrice (Beta) la richiesta di restituzione di 84 autovetture, vendute con la clausola di riserva della proprietà.
L'istante, dal canto suo, aveva presentato a Beta richiesta di risarcimento del danno e restituzione di indebito, oltre che dell'indennità ex art. 1751 C.C., in quanto riteneva la condotta di Beta in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Successivamente, a fronte dell'intervenuto fallimento di Alfa, nelle more della formazione dello stato passivo, è stato stipulato un accordo transattivo tra il fallimento di Alfa e Beta. Tale accordo prevedeva:
- la restituzione delle autovetture a Beta, per la quale Beta ha inviato al fallimento di Alfa note di variazione Iva, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972;
- il pagamento da parte di Beta di 300.000,00 euro in favore del fallimento di Alfa, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi...