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Imposte e tasse 17 Febbraio 2022

Sospensione ammortamenti, arrivano i chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla deducibilità delle quote di ammortamento sospese e sulle quote relative al super o iper ammortamento.

Nel corso di Telefisco, in seguito a 2 distinte domande sono pervenuti 2 importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, alla luce delle disposizioni emanate dall’art. 60, cc. da 7-bis a 7-quinquies D.L. 14.08.2020, n. 104 che ha introdotto la facoltà di sospendere temporaneamente l’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Nel primo quesito, qualora decidesse di dedurre fiscalmente gli ammortamenti sospesi, l’impresa chiede se per la quantificazione della variazione in diminuzione occorre fare riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati negli esercizi precedenti, oppure se si può quantificare in ogni caso tale variazione nella misura massima di ammortamento consentita fiscalmente. L’Agenzia delle Entrate ritiene che per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile, occorra fare riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente. Sia la normativa civilistica che quella fiscale, prevedono il principio della sistematicità dell’ammortamento, il cui scopo è proprio quello di evitare che gli ammortamenti possano essere imputati nei vari esercizi in base alla convenienza economica. Infatti, l’art. 60, c. 7-bis prevede la facoltà della sospensione dell’ammortamento, in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2 c.c., e ciò non significa “modifica” del piano di ammortamento. Ne...

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