Le scadenze introdotte con la legge di conversione del Decreto Sostegni-bis.
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Sospensione termini - Il testo della legge di conversione del Decreto Sostegni-bis, approvato con voto di fiducia alla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato, stabilisce che fino al 30.09.2021 sono sospesi i termini per le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, scadenti dal 1.02.2021 al 30.09.2021; i protesti levati nello stesso periodo sono cancellati d'ufficio.
Rimborso volontario - La norma stabilisce che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto al finanziatore, anche parzialmente.
Interessi e costi - Il debitore in tal caso maturerà il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.
Extra del 1% - Il finanziatore avrà invece diritto a un indennizzo non superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno. L'indennizzo per il rimborso non è dovuto nei seguenti casi:
contratti di assicurazione a garanzia del credito;
contratti di apertura di credito;
quando l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo, pari o inferiore a € 10.000.