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Gestione d'impresa 18 Marzo 2021

Sospensione degli ammortamenti per il 2020 e deduzione extracontabile

La facoltà di ridurre o di azzerare le quote di ammortamento sulle immobilizzazioni materiali e immateriali, introdotta dall'art. 60, cc. da 7-bis al 7-quinques L. 13.10.2020, n. 126, presenta alcune incertezze applicative.

Con l'obiettivo di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid sui risultati e sul patrimonio netto dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, il legislatore ha introdotto la facoltà di ridurre o di azzerare le quote di ammortamento sulle immobilizzazioni materiali e immateriali. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C. non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata verrà quindi imputata al conto economico relativo all'esercizio e con lo stesso criterio verranno differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Ambito oggettivo - In sede di prima lettura del provvedimento sono state espresse specifiche perplessità applicative sull'ambito oggettivo della disposizione. Ci si è chiesti se nell'ambito di beni materiali e immateriali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31.12.2020, la sospensione totale o parziale della quota di competenza dell'anno possa riguardare singoli cespiti, o se il differimento debba interessare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (con eventuale riduzione differente...

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