L'art. 83, c. 2 D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini processuali relativamente ai procedimenti civili e penali pendenti per il periodo dal 9.03 al 15.04.2020. Il comma 20 estende la sospensione dei termini ai procedimenti di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, alla negoziazione assistita e a “tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti”, purché promossi entro il 9.03.2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il richiamo operato dall'art. 21 del citato decreto ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie ha permesso l'estensione di tale disposizione anche agli atti del processo tributario. È sorto quindi il dubbio se tale estensione potesse essere applicata anche all'accertamento con adesione (in mancanza di un espresso richiamo nel testo normativo) con la conseguente cumulabilità della sospensione dei termini processuali, tenendo conto del il termine sospensivo di 90 giorni previsto nella fase di adesione. Successivamente, l'art. 36 D.L. 23/2020 ha disposto il differimento alla data dell'11.05.2020 del termine di sospensione del 15.04 previsto dal decreto “Cura Italia”. La conversione in legge del D.L. 18/2020, con le modifiche apportate al citato art. 83, ha alimentato i dubbi interpretativi che già erano sorti in precedenza, come si desume da alcuni articoli comparsi sulla stampa specializzata, anche se non tutti la pensano nello stesso modo. Ma andiamo con ordine.
L'art. 83 D.L. 18/2020, nella sua versione definitiva, al comma 20, dispone che la sospensione riferita a tutti i procedimenti stragiudiziali è condizionata al fatto che tali procedimenti siano stati introdotti o risultino pendenti a far data dal 9.03 fino al 15.04.2020. Rispetto al testo del decreto (prima della sua conversione) è stato tolto il riferimento alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Quindi, si può dedurre che, per beneficiare della sospensione, i procedimenti devono essere stati introdotti o risultare pendenti a far data dal 9.03 e fino al 15.04.2020 e non devono più costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'accertamento con adesione è sicuramente un procedimento di risoluzione stragiudiziale e non costituisce condizione di procedibilità della domanda, potendosi svolgere su iniziativa facoltativa di una delle parti. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23.03.2020, n. 6/E, aveva interpretato che la sospensione prevista dall'art. 83, D.L. 18/2020, ben si potesse applicare anche agli accertamenti con adesione introdotti prima del periodo di sospensione, con la conseguente cumulabilità del termine di 90 giorni previsto dall'art. 6, D.Lgs. 218/1997 con il termine di cui all'art. 83 del citato decreto. Il provvedimento di prassi si colloca in un periodo antecedente a quello della conversione in legge del decreto "Cura Italia"; pertanto, secondo alcuni autori, si paleserebbe come un'interpretazione contra legem, essendo all'epoca vigente il testo del decreto ante conversione in cui si faceva riferimento alla condizione di procedibilità della domanda. L'Agenzia delle Entrate, con la recente circolare 11/E/2020, conferma la cumulabilità dei termini. Certamente il legislatore non brilla per chiarezza e questa è ormai cosa nota, ma si ritiene che la ratio della norma sia di chiara matrice agevolativa. Una diversa interpretazione costituirebbe un bel pasticcio.
