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Società 24 Giugno 2020

La sospensione della copertura delle perdite

Fino al 31.12.2020 si potrà evitare l'obbligo di ripianamento per SpA, Srl, Srls, Sapa e cooperative.

L'art. 6 D.L. 23/2020, convertito in L. 40/2020, neutralizza, per il periodo compreso tra il 9.04.2020 e il 31.12.2020, gli obblighi di ripianamento delle perdite (o di deliberare lo scioglimento o la trasformazione della società) vigenti per SpA, Srl, Srls, Sapa e cooperative in base agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, 2482-ter, 2482, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.
Dal testo di legge non è chiaro se la circostanza che determina l'adozione dei provvedimenti richiamati dall'art. 6, D.L. 23/2020 sia il momento in cui si verificano le perdite o il momento in cui emergono con l'approvazione del bilancio.
Se si ritenesse che la sospensione delle predette norme operi solo con riferimento alle perdite che si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, la disciplina di esonero troverebbe applicazione solo alle perdite verificatesi negli esercizi in corso a tale data. Ne resterebbero escluse, pertanto, tutte le società che, avendo chiuso gli esercizi con una perdita “rilevante” in data anteriore al 9.04.2020, si troverebbero, in seguito all'approvazione del bilancio, a dover procedere alla ricapitalizzazione in piena fase di emergenza sanitaria.
Leggendo la relazione illustrativa al decreto, che si spinge oltre al dettato normativo, traspare che lo scopo della disposizione è evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi Covid-19 costringa gli amministratori ad assumere “pesanti” decisioni quali la messa in liquidazione. Tuttavia, diventerebbe indispensabile separare le perdite ante e quelle post 9.04.2020: per le prime sarebbe richiesto l'intervento immediato, mentre per le seconde si avrebbe una sorta di temporanea sterilizzazione.
Sembra invece più logico non dare rilevanza all'età della perdita, così come espresso dalla Commissione società del Consiglio notarile di Milano nella massima 16.06.2020, n. 191. La Commissione ha sostenuto che la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite, prevista dall'art. 6 D.L. 23/2020, trova applicazione per tutto il periodo fino al 31.12.2020 a prescindere dal momento in cui si sono formate le perdite pregresse (anche prima dell'epidemia) e a prescindere da quale sia la data di riferimento dei bilanci di esercizio e/o delle situazioni patrimoniali infrannuali da cui emergono le perdite. Di conseguenza, sono da ritenere legittime le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento assunte nel periodo 9.04.2020-31.12.2020 che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite, anche nel caso in cui, nonostante l'aumento, il patrimonio netto continui a essere “insufficiente” (inferiore ai 2/3 ovvero inferiore al minimo legale).
Ciò significa che se una SpA al 31.12.2019 ha: capitale sociale pari a 400.000 euro, perdite pregresse di 100.000 euro e perdita d'esercizio pari a 300.000 euro, l'assemblea prenderà atto che il capitale si è ridotto sotto il limite legale, ma in base all'art. 6 non sarà tenuta, almeno sino al 31.12.2020, a ricapitalizzare.
In questo modo si aiutano le società di capitali e i loro soci a mantenere inalterata l'organizzazione e l'assetto aziendale, evitando pericolose e onerose operazioni che potrebbero avere un impatto esterno con clienti, fornitori, banche e concorrenti.