Sospensione della copertura perdite 2020 in questo bilancio
Il periodo di grazia di 5 anni, eccezionalmente concesso dalla L. 178/2020 per la copertura delle perdite 2020, rischia di diventare fonte di eccezionali problemi.
In caso di perdite che incidano per oltre 1/3 sul capitale sociale delle società di capitali e che non intacchino il minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio successivo deve ripristinare o ridurre il capitale sociale. Se le perdite incidono per oltre 1/3 e intaccano il minimo legale, l'assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, deve adottare opportuni provvedimenti.
La pandemia ha indotto il legislatore ad intervenire temporaneamente su queste regole, concedendo 5 anni di grazia in relazione alle perdite 2020 (art. 1, c. 266 L. 178/2020). L'intento è quello di evitare che imprese in salute siano costrette a chiudere i battenti per un'improvvisa crisi di capitalizzazione pur rimanendo solvibili e, allo stesso tempo, evitare che gli amministratori e sindaci siano obbligati a paralizzare l'attività societaria.
La norma contiene, però, alcune insidie alle quali è opportuno prestare attenzione. Anzitutto rimangono intatti gli artt. 2446, c. 1 e 2482-bis, cc. 1-3 C.C., rispettivamente in materia di SpA e Srl. Le disposizioni menzionate impongono agli amministratori l'obbligo di convocazione senza indugio dell'assemblea quando il capitale si riduce di oltre 1/3. In tal caso gli amministratori predispongono una relazione con le osservazioni dell'organo sindacale, in pratica un bilancio riferito ad una data recente (non oltre 4 mesi), comprensivo dei fatti di rilievo successivi. Il mantenimento...