L'art. 1, c. 266 L. 30.12.2020, n. 178 sostituisce integralmente l'art. 6 D.L. 8.04.2020, n. 23, convertito dalla L. 5.06.2020, n. 40, dedicato alla disciplina della riduzione obbligatoria del capitale a seguito di perdite. Il testo attualmente in vigore dell'art. 6 stabilisce che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, e 2482-ter C.C. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5° esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al c. 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.
Tali perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. L'obiettivo, come per la previgente disposizione, è quello di sospendere l'applicazione sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite in materia di società di capitali (artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 5 e 6, 2482-ter C.C.), sia della causa di scioglimento di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies C.C., rispettivamente per le società di capitali e cooperative; risultano però modificati i presupposti per la disapplicazione delle regole appena ricordate, così come la complessiva disciplina appare delineare esiti di maggiore durata.
Con riguardo alla delimitazione del novero delle perdite comprese nella formula prescelta dal legislatore, si osserva come essa potrebbe prestarsi sia a individuare esclusivamente le perdite prodotte durante l'esercizio in corso al 31.12.2020 (tesi c.d. “restrittiva”), sia le perdite comunque risultanti dal bilancio dello stesso periodo (tesi c.d. “estensiva”): comprendente, dunque, anche le perdite portate a nuovo da esercizi precedenti (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 88-2021/I – La nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella legislazione di emergenza Covid-19).
