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Imposte e tasse 05 Luglio 2023

Sospensione deposito fiscale: prosecuzione transitoria dell’attività

Commento alla Decreto MEF del 17.05.2023 e alla circolare n. 15/2023 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

L’art. 23 D.Lgs. 504/1995 (TUA) è stato recentemente modificato dall’art. 5-quater D.L. 21.03.2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.05.2022, n. 51. Nello specifico, l’art. 23, che, come noto, disciplina il regime del deposito fiscale per i prodotti energetici, è stato innovato nella fase di controllo e di regime transitorio nel caso di perdita dei requisiti per operare in regime di deposito fiscale (e quindi in sospensione di accisa). È stato infatti previsto che, qualora venga accertato che il depositario, a seguito del controllo, abbia perso i requisiti originari del deposito fiscale, “in luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l’attività in regime di deposito fiscale, per 12 mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei 12 mesi tale garanzia deve risultare pari al 100% dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i 12 mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale...

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