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Imposte e tasse 18 Novembre 2022

Sospensione legale della riscossione e procedure concorsuali

Il tema della sospensione legale della riscossione, in presenza di procedure concorsuali, si arricchisce di un nuovo capitolo: l’Agenzia delle Entrate interpreta – pro domo sua – l’art. 1 L. 228/2012.

La questione esaminata riguarda il caso non infrequente in cui, successivamente alla chiusura del fallimento per l’omologazione di una proposta di concordato fallimentare (di regola presentata da un terzo assuntore), la società tornata in bonis debba tenere conto di importi iscritti a ruolo, di natura erariale, risalenti a data antecedente all’apertura della procedura fallimentare, anche non ricomprese nella massa passiva.

Ebbene, con il ritorno in continuità del soggetto precedentemente fallito, avviene la ripresa delle attività di riscossione da parte del Fisco, così determinandosi una singolare situazione, ossia che l’Agente della riscossione, già beneficiario dei pagamenti previsti dalla proposta concordataria e nonostante la tempestiva esecuzione della stessa, anziché procedere al discarico delle somme, chieda al contribuente di onorare una pretesa già estinta, spesso senza neppure considerare la falcidia concordataria giudizialmente ratificata. Ad analoghe conclusioni si giunge anche in riferimento ai carichi per i quali l’Agente della riscossione non ha mai provveduto all'insinuazione al passivo, neppure tardiva, con l’effetto che le stesse somme non sono state oggetto di offerta in sede di concordato fallimentare, non essendo mai venute a far parte del passivo della procedura. Tutto ciò premesso, si chiedevano chiarimenti in ordine ai corretti strumenti amministrativi a disposizione del contribuente, tornato in bonis come sopra evidenziato, al fine di invitare sia l’Agenzia delle Entrate sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (rispettivamente ente creditore e agente della riscossione) a uniformarsi alle pronunce giudiziali emesse in sede fallimentare, con specifico riferimento agli effetti di cui all’art. 135 della legge fallimentare.
Sul punto è giunta la risposta all’istanza di consulenza giuridica 10.11.2022, n. 6, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha ricordato, in via preliminare, che l’attuale formulazione dell’art. 1, L. 228/2012 è il risultato di alcuni interventi operati nel corso del tempo dal legislatore, tra cui figura, in particolare, la soppressione della precedente lett. f) del c. 538 del citato art. 1, operata dall'art. 1, c. 1 lett. a), n. 2) D.Lgs. 24.09.2015, n. 159. Al riguardo, si rinvia alla relazione illustrativa al provvedimento, che così recita: “Al fine di evitare la presentazione di istanze dilatorie si elimina la ‘clausola aperta’ di inesigibilità di cui alla lett. f) del vigente c. 538 (“qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”), atteso il possibile uso strumentale dell'istituto, in particolare, per invocare la pendenza di ricorsi per i quali non è stata richiesta od ottenuta sospensione alcuna, ovvero la pendenza di istanze in autotutela presentate direttamente agli enti, nelle more della relativa evasione o, da ultimo, la nullità del ruolo e consequenzialmente degli atti successivi, in quanto sottoscritti da personale non legittimato ovvero la non riscuotibilità ai sensi dell'art. 1, cc. 682-683 della legge 190/2014 delle quote inferiori a trecento euro”. Più in dettaglio, si sopprime la norma che consente di esperire la procedura di sospensione legale in presenza di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”, al fine di evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie; le ipotesi di sospensione legale della riscossione sono, dunque, tipizzate ex lege. Peraltro, tale tipizzazione - continua l’Agenzia delle Entrate - esclude assimilazioni non volute dal legislatore secondo cui dovrebbe ammettersi che le pronunce rese in sede fallimentare (ad esempio, provvedimento di omologa/decreto di esecutività del concordato fallimentare) siano assimilabili a “ordinarie” sentenze pronunciate in ambito tributario, così che le stesse ben potrebbero costituire il presupposto della lett. d), c. 538 dell’art. 1, L. 228/2012. Tale assimilabilità potrebbe sussistere poiché, sostanzialmente, i provvedimenti giudiziali emessi nell’ambito dell’omologazione e dell’esecutività del concordato fallimentare hanno, in effetti, annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, così come avviene in sede di giudizio tributario, nel pieno rispetto delle previsioni normative in tema di giurisdizione (ipotesi interpretativa che, per l’Agenzia delle Entrate, non trova conforto nelle norme in essere, né nella volontà comunque espressa dal legislatore).
Alla luce di quanto sopra, il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non annulla né sospende il titolo che fonda il credito erariale, né la relativa cartella, ma eventualmente ne riduce solo l'esigibilità (Cassazione, sentenza 20.06.2011, n. 13447). Di conseguenza, esso non rientra tra le cause di sospensione della riscossione ex art. 1, c. 537 e seguenti della L. 228/2012.
Così ricostruito il quadro normativo, la risposta si conclude con una sorta di apertura: “ciò non significa, tuttavia, che tale decreto sia ininfluente per gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o per l’ente della riscossione, i quali sono tenuti al rispetto delle norme e dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”. Ne conseguirebbe, per gli Uffici e per l’ente della riscossione, l’obbligo di agire in conformità all'art. 135 R.D. 267/1942, secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi, però, non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

In conclusione, l’insegnamento che si trae dal caso commentato è assai semplice: mai formulare domande all’Agenzia delle Entrate che possano condurre a risposte negative per il contribuente. L’esito è scontato…