Sospensione ritenute d'acconto su compensi e provvigioni
Necessaria la richiesta al committente per somme incassate nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020. Limiti e condizioni.
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Richiesta al committente - L’art 19, D.L. 23/2020 consente, in presenza di determinati requisiti, a professionisti e agenti di chiedere al proprio committente di non effettuare le ritenute d’acconto sui compensi e le provvigioni incassate nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.
Condizioni - La sospensione delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973 nel periodo ricordato può essere richiesta al committente a 3 condizioni:
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
non aver superato, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, il limite di € 400.000 di ricavi o compensi;
nel mese precedente all’incasso, non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.