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Imposte e tasse 21 Aprile 2020

Sospensione versamenti: slalom, opzioni e calendario

Tra la moratoria generale e quella più favorevole del D.L. 23/2020, che prevede il congelamento di Iva, ritenute e contributi scadenti nel mese di aprile e maggio e anche un vantaggio relativo al termine dei versamenti scaduti, slittato dal 1.06.2020 (ex D.L. 18/2020) al 30.06.2020.

L’art. 18, D.L. 23/2020 prevede la sospensione di adempimenti e versamenti parametrata alla dimensione delle imprese e alla sede, con la ripresa in unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno. In sede di conversione in legge del decreto le rate potrebbero aumentare da 5 a 10 e innalzarsi il tetto delle compensazioni attualmente fissato a € 700.000. Settori più colpiti - Per le imprese operanti nei settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza, il D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione del versamento di ritenute e contributi e dell’Iva scaduta a marzo fino al 30.04.2020; tali soggetti possono accedere alla più vantaggiosa sospensione anche dei versamenti dell’Iva scaduta ad aprile, oltre al versamento di ritenute e contributi previdenziali, se posseggono i requisiti di accesso alla sospensione prevista dal D.L. 23/2020. Tale disposizione prevede il congelamento di Iva, ritenute e contributi scadenti nel mese di aprile e maggio per le imprese che hanno subito un calo del fatturato in questi mesi rispetto alle stesse mensilità del 2019. L’accesso a tale sospensione consente anche un vantaggio relativo al termine dei versamenti scaduti, che dal 1.06.2020 previsto dal D.L. 18/2020 slitta al 30.06.2020. Limite dei ricavi - Per effetto delle diverse disposizioni di sospensione dei versamenti, i nuovi termini...

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