In attesa dell'entrata in vigore del c.d. Codice della crisi, che prevede espressamente tale possibilità, la Corte Costituzionale ha stabilito la legittimità del taglio nelle procedure da sovraindebitamento.
È legittima la falcidia dell'Iva nell'ambito delle procedure di cui alla L. 3/2012, ancorché l'art. 7 di tale legge preveda esclusivamente la possibilità della sua dilazione. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza 29.11.2019, n. 245.
In particolare, il giudice delle leggi ritiene necessario operare un parallelismo con la disciplina concordataria, ove è prevista la falcidia anche dell'Iva (art. 182-ter L.F.), ripercorrendo le tappe che hanno spinto il legislatore a prevedere tale possibilità. Orbene, da tale excursus normativo è emerso che la disciplina prevista per il concordato preventivo, quanto alle deroghe inerenti al principio generale della falcidiabilità dei crediti di matrice tributaria, recava contenuti sostanzialmente identici a quelli che ancora oggi connotano l'art. 7 L. 3/2012. Sia per il concordato preventivo, sia per l'accordo proposto ai creditori in forza della L. 3/2012, la falcidia dei crediti tributari era dunque consentita con l'esclusione di quanto dovuto per Iva, per altri tributi costituenti risorse dell'UE, per il versamento delle ritenute fiscali. Sul punto, è bene ricordare la sentenza della Corte di Giustizia Europea 7.04.2016, causa C-546/14, con cui è stato previsto, tra l'altro, che l'ammissione di un pagamento parziale di un credito Iva, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza nell'ambito di una procedura di...