Spese dei lavoratori autonomi occasionali sostenute dai committenti
Le spese che il committente sostiene in relazione all'incarico affidato a un lavoratore autonomo non costituiscono compensi. Lo stesso si può dire per l'occasionale.
La rilevanza fiscale delle spese che il committente sostiene per le prestazioni dei lavoratori autonomi è oggetto di un’annosa questione. Queste spese comprendono una variegata casistica che abbraccia tipicamente le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, quali il pagamento di imposte e altri oneri, ma anche spese di viaggio, vitto e alloggio che il committente dovrebbe tenere distinte dai compensi.
Si pensi, ad esempio, alla prestazione di un relatore ad un convegno. In molti casi le spese di ospitalità sono sostenute dall’organizzatore, anche per assicurare un maggiore controllo sui costi.
In tali casi, l’Amministrazione Finanziaria ha tradizionalmente ritenuto che le spese in oggetto costituiscano compensi in natura da assoggettare a ritenuta d’acconto con comprensibili tensioni tra collaboratori e committenti. La questione, dopo successivi passaggi di semplificazione, ha trovato un assetto definitivo con l’art. 54, c. 5 del Tuir relativo alla determinazione del reddito dei lavoratori autonomi, come modificato dall’art. 8 L. 81/2017. La norma nella versione vigente prevede che: “Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Fine della questione relativa all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle spese sostenute per i lavoratori autonomi.
Ma cosa...