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Imposte e tasse 22 Maggio 2019

Spese di istruzione e relativa detrazione


L'art. 15, c. 1 D.P.R. 917/1986 disciplina, tra l'altro, in merito alle detrazioni riconosciute per la frequenza degli istituti scolastici. In particolare, la lettera e) dispone per le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari, mentre la lettera e-bis), per quelle relative alla frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Per l'anno 2018 è fissato in 786 euro il limite massimo di spesa detraibile sul quale calcolare la detrazione IRPEF (nella misura del 19%) spettante per le spese di frequenza di scuole di cui alla lettera e-bis ossia per scuola materna, per scuola, elementare, per scuola media e per scuola superiore. Tale limite è previsto per ciascun alunno/studente. Tra le spese ammesse in detrazione rientrano anche i contributi obbligatori/volontari deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (ad esempio, per la frequenza di corsi di lingua, teatro, ecc. anche se svolti al di fuori dell'orario scolastico) e le spese sostenute per la mensa scolastica ed i servizi integrativi (ad esempio, assistenza al pasto, pre/post scuola), le gite scolastiche e l'assicurazione della scuola. Invece, non possono essere detratte le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, per il trasporto scolastico (per il quale è tuttavia possibile usufruire della specifica detrazione per gli...

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