La detraibilità dell’Iva e la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi per migliorie apportate sull’immobile condotto in locazione dal professionista sono da sempre questione dibattuta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Ord. n. 14853/2022), in contrasto con altri precedenti giurisprudenziali, offre lo spunto per riaprire il tema.
Sotto il profilo delle imposte dirette, la norma non lascia spazio a dubbi: le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi. Così dispone l’art. 54, c. 2 del Tuir, ricalcando sostanzialmente quanto disposto dall’art. 102 del Tuir in tema di reddito d’impresa.
Con riferimento alla detrazione dell’Iva, la giurisprudenza non ha manifestato un indirizzo univoco quando l’immobile non è di proprietà del professionista. L’ordinanza n. 14853/2022 pone un veto alla detrazione Iva quando i lavori consistono in una...