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Imposte e tasse 04 Novembre 2020

Spese su beni di terzi e indetraibilità dell'Iva

Necessario un nesso di causalità tra l’attività d’impresa e i beni oggetto di ristrutturazione o manutenzione. Il caso di un'associazione sportiva dilettantistica vittoriosa in Cassazione.

Nel momento in cui l’imprenditore sostiene costi inerenti a lavori di ristrutturazione o manutenzione su beni immobili di proprietà di soggetti terzi, non viene precluso il diritto alla detrazione dell’Iva. L'unica condizione per la fruibilità della detrazione è un preciso nesso di strumentalità fra tali beni e l’attività concretamente svolta dall’impresa che sostiene tali spese: si tratta in pratica di un preciso nesso oggettivo tra il bene e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica. A chiarire tale principio ci ha pensato la Corte di Cassazione - V Sez. Civ.- con la sentenza n. 22055, depositata lo scorso 13.10.2020. La vicenda traeva spunto da un recupero a tassazione operato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, cui veniva contestata l'indebita detrazione d’imposta in ordine a spese sostenute per la ristrutturazione e l’ammodernamento di consistenze immobiliari (terreni e fabbricati) di proprietà di terzi e non già dell’associazione che aveva pagato gli interventi. L’Agenzia delle Entrate notificava all’associazione sportiva dilettantistica gli avvisi di accertamento per recuperare a tassazione l’Iva ritenuta evasa, ritenendo che l’imposta relativa ai lavori eseguiti per la ristrutturazione e...

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