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Imposte e tasse 21 Ottobre 2022

Sponsorizzazione e presunzione legale di inerenza

La presunzione legale di inerenza e la correlata deducibilità dei costi a tale scopo sostenuti opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti di legge ex art. 90, c. 8 L. 289/2002.

In virtù del precetto contenuto nell’art. 90, c. 8 L. 289/2002, è consentita la deduzione integrale, con l’unica limitazione annuale fissata nell’importo di 200.000,00 euro, delle spese sostenute per la sponsorizzazione dell’impresa, nel caso che le somme siano erogate a favore di un’associazione sportiva dilettantistica. Nessuna rilevanza può essere conferita ad un eventuale vaglio di antieconomicità dell’operazione, trattandosi nel caso in esame di una presunzione legale di inerenza del costo, così come sancito anche dall’art. 108 del Tuir. Le spese di sponsorizzazione sono in pratica deducibili dal reddito di impresa soggetto a Ires, quali spese di pubblicità, in forza di una presunzione legale di inerenza e deducibilità, a patto che ricorrano le seguenti condizioni: il soggetto sponsorizzato deve essere rappresentato da una compagine sportiva dilettantistica; deve essere rispettato il limite di € 200.000; la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato deve avere effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Nei termini testé descritti si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. VI, ord. 13.10.2022, n. 30114) che, rigettando le doglianze dell’Agenzia delle Entrate (ricorrente), ha inteso dare continuità a un...

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