Sport, Registro CONI e Registro nazionale attività sportive
Come noto, il 31.08.2022, il Registro CONI 2.0 ha cessato le proprie funzioni di unico certificatore dell’attività sportiva in favore del nuovo Registro nazionale, ma è ora necessaria l’iscrizione ad entrambi i registri.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 D.Lgs. 36/2021 è stato adottato il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, disciplinato dal Capo I D.Lgs. 39/2021 entrato in vigore il 31.08.2022.
Il Registro, tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assolve la funzione di unico certificatore dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, sostituendosi in questa funzione al precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (noto anche come Registro CONI 2.0).
Rimane invariata la disposizione che prevede che ASD e SSD siano riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
In base alle previsioni di cui all’art. 12 D.Lgs. 39/2021 le ASD e le SSD, che erano regolarmente iscritte nel Registro CONI alla data del 31.08.2022, sono state automaticamente trasferite nel nuovo Registro e continuano a beneficiare dei diritti e delle agevolazioni fiscali derivanti da tale iscrizione.
Devono essere iscritte tutte le ASD, anche quelle con personalità giuridica, e le SSD che:
svolgono attività sportiva, inclusa l’attività didattica e formativa;
sono affiliate ad una FSN, EPS o DSA come previsto...