La L. 17.07.2020 n. 77, con cui è stato convertito il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), ha nuovamente modificato l'art. 379, c. 3, primo periodo, del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12.01.2019 n. 14). Si ricorda che la legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 30.12.2019, n. 162) aveva già modificato l'art. 379, c. 3, concedendo una proroga alle Srl e alle società cooperative che, avendo superato i parametri previsti all'art. 2477 C.C., entro il 16.12.2019 avrebbero dovuto procedere alla prima nomina dell'organo di controllo o del revisore. Infatti, l'art. 8, c. 6-sexies del Decreto Milleproroghe aveva disposto che tale obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019. La L. 77/2020 ha introdotto nel Decreto Rilancio l'art. 51-bis, che prevede una proroga alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 del termine per l'adempimento dell'obbligo in discorso, al dichiarato fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure connesse all'emergenza COVID-19 sulle attività d'impresa.
Entrambe le proroghe hanno creato sconcerto tra i professionisti incaricati e le società interessate. Le Srl che non avevano ancora adempiuto all'obbligo avranno preso atto con soddisfazione del rinvio dell'adempimento. Alcune delle altre Srl che diligentemente avevano invece già provveduto alla nomina, hanno valutato che le modifiche normative introdotte costituissero una sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina del sindaco o del revisore legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge, e quindi si sono attivate per negoziare con i professionisti incaricati la risoluzione degli incarichi, se non addirittura la revoca.
Il fenomeno, del tutto prevedibile in presenza di una normativa caotica, riflette tuttavia la situazione di fondo che vede troppe aziende assolutamente dubbiose circa i vantaggi che la presenza di un sindaco o di un revisore potrebbe assicurare alle loro gestioni, ragione per cui la nomina di tali professionisti è considerata solo come un ulteriore adempimento oneroso.
Secondo l'interpretazione del CNDCEC, lo slittamento del termine di adempimento dell'obbligo di nomina non dovrebbe essere assimilato all'abrogazione dell'obbligo stesso e quindi, non essendosi concretizzati i presupposti che legittimano la revoca per giusta causa degli incarichi, le nomine effettuate sarebbero da preservare e le Srl dovrebbero sottoporre a revisione legale i propri bilanci per gli esercizi del triennio 2019-2021 o 2020-2022, a seconda del momento in cui è stato conferito l'incarico.
Inutilmente si è attesa un'interpretazione ufficiale dei Ministeri competenti. Tuttavia, il 15.10.2020, il MEF, sentito anche il Ministero della Giustizia, ha affermato che per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo ("entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021", recita testualmente l'art. 379), ma aver provveduto in anticipo pare perfettamente compatibile con la disposizione, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore.
Sulla questione è immediatamente intervenuto anche il CNDCEC con la pubblicazione del documento di ricerca "Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del Codice della crisi", nel quale si ribadisce di non condividere la tesi secondo cui i revisori legali già nominati possono essere revocati dalle società alla luce delle previsioni contenute nell'art. 51-bis Decreto Rilancio, sia sotto il profilo interpretativo della reale portata della disposizione, ma anche sotto il profilo di opportunità della scelta per la società medesima.
