Il rimborso del credito Iva, maturato dalla stabile organizzazione italiana di un soggetto passivo extra-UE, è fruibile seguendo le regole ordinarie. Inoltre, se la casa madre estera è un soggetto di diritto inglese appartenente a un Gruppo Iva nel Regno Unito, le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti dalla branch sono irrilevanti ai fini Iva; pertanto, in tal caso non è possibile recuperare il relativo credito. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 8.04.2024, n. 87.
Nel caso esaminato, una stabile organizzazione (S.O.) operativa in Italia:
svolge attività di consulenza e supporto per la casa madre stabilita nel Regno Unito (appartenente a un Gruppo Iva inglese);
acquista beni e servizi da un fornitore italiano, il quale addebita l’Iva in rivalsa ad aliquota ordinaria;
rende esclusivamente servizi nei confronti della casa madre estera.
In questo contesto:
fino al periodo 2022, le prestazioni di servizi rese dalla S.O. italiana nei confronti della casa madre UK erano considerate rilevanti ai fini Iva (a conferma: Ag. Entrate, interpello 3.11.2021, n. 756), ma non soggette all’imposta, in quanto resi a un committente non stabilito in Italia (ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972); di conseguenza la S.O. italiana si ritrovava fisiologicamente a credito, dovendo poi chiedere il rimborso del credito Iva (ex art. 30, c. 2, lett. d) D.P.R. 633/1972) in sede di...