L'imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere riscossa nel luogo in cui avviene il consumo dei beni o dei servizi imponibili. Passi avanti sono stati fatti nella legislazione per meglio avvicinare il luogo del consumo al luogo in cui si verifica l'imposizione, ma l'evoluzione dell'offerta non sempre consente di tenere il passo. È questo il senso delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C‑568/17 avente a oggetto l'individuazione del luogo di effettuazione relativo a servizi di intrattenimento (nella specie, servizi interattivi pornografici con modelli filippini) venduti da un imprenditore olandese e destinati a un pubblico olandese.
Nella disciplina IVA, la regola generale prevede che il luogo impositivo dei servizi B2C coincida con la sede del prestatore (art. 44 Direttiva 2006/112/CE). Fanno eccezione alcuni servizi, tra i quali quelli elencati all'art. 53 della Direttiva, che comprende quelli ricreativi. Questi servizi ricreativi sono tassati nel luogo in cui vengono materialmente usufruiti.
Ora, come osserva l'avvocato generale, il legislatore della Direttiva dava per scontato che l'unico modo per prestare i servizi di carattere culturale, ricreativo, educativo, ecc., fosse quello di riunire i destinatari nel luogo in cui il servizio veniva materialmente eseguito, oppure di effettuare il servizio nel luogo in cui già si trovavano i destinatari. Difficile pensare che il legislatore avesse immaginato una forma...