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Imposte e tasse 10 Settembre 2019

Stabilite le percentuali di compensazione per legno e legna da ardere


Il D.M. 27.08.2019 (in Gazzetta Ufficiale 4.09.2019, n. 207) ha provveduto all'atteso innalzamento della percentuale di compensazione Iva in agricoltura per il legno e la legna da ardere che passa dal 2% al 6% con decorrenza dal 1.01.2019. Ricordiamo che l'aumento era previsto dall'art. 1, c. 662 della legge di Bilancio 2019 che ne aveva demandato la determinazione a opera di apposito decreto da emanarsi tenendo conto del limite di spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2019 e previa notifica alla Commissione UE. L'incremento della percentuale di compensazione Iva al 6% è stato previsto per i seguenti prodotti di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972: - n. 43, legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) ai quali si applica in fattura l'aliquota del 10%; - n. 45, legno semplicemente squadrato escluso quello tropicale (v.d. 44.04) al quale si applica in fattura l'aliquota del 22%. Il decreto, che individua i prodotti con riferimento alla descrizione delle voci della Tabella A citata e alla rispettiva voce doganale di riferimento, inspiegabilmente ignora la voce n. 44 “Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato” la quale fa riferimento alla voce doganale 44.03, ma riguarda beni del tutto simili e, anzi, difficilmente distinguibili da quelli di cui al n. 45. L'esclusione dei beni di cui alla voce n. 44, la cui percentuale...

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