Il termine del 28.02 anche rispetto all'assolvimento dell'imposta di bollo.
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La regola generale in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili (art. 7, c. 4-ter D.L. 357/1994) stabilisce il termine entro cui procedere alla stampa su carta di “qualsiasi registro contabile” tenuto con sistemi meccanografici o elettronici, entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle relative “dichiarazioni annuali” dei redditi. Pertanto, un contribuente con periodo d'imposta solare, che ha presentato il modello Redditi 2022 entro il 30.11.2022, concluderà il processo di tenuta e conservazione dei documenti rilevanti ai fini fiscali entro il 28.02.2023.
Lo stesso termine è previsto per chi effettua la conservazione elettronica dei registri e documenti contabili secondo la disciplina di cui al D.M. 17.06.2014; tuttavia, sono considerati “regolarmente tenuti” i libri e i registri contabili anche in mancanza del relativo iter di stampa cartacea o di apposizione di firma digitale e marcatura temporale nei termini previsti. In particolare, oltre alla “tenuta” di qualsiasi registro contabile anche la “conservazione” con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, è da considerare “regolare” anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di “conservazione sostitutiva digitale” effettuata ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi...