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IVA 25 Settembre 2026

Stampi all’estero, alternative alla cessione con contratto unico

Le stringenti interpretazioni della Cassazione mettono a rischio i contratti unici con ordini (lotti) aperti. Al netto di altre criticità (bilancistiche) sono possibili, ai fini Iva, alternative alla cessione non imponibile dello stampo.

Secondo la C.M. n. 13/E/1994, par. B.2.3 (e circ. Ag. Entrate n. 43/E/2010, par. 9), la realizzazione (o l’acquisto) per conto di un committente UE di stampi da utilizzare, in Italia, per la produzione di beni da inviare nell’altro SM, è inquadrabile fra le cessioni non imponibili ex art. 41 D.L. 331/1993 a condizione (anche per il plafond) che tra le parti vi sia un “unico contratto di appalto” avente a oggetto sia la fornitura dello stampo sia dei beni, prodotti con il medesimo, e che, “a fine lavorazione”, lo stampo sia inviato nell’altro SM, salva ipotesi di documentata distruzione o inservibilità. Al netto della non sempre facile compilazione del valore statistico (per chi obbligato) dell’Intra 1-bis per le successive cessioni dei prodotti, la soluzione avrebbe il pregio di evitare (perché già venduto) l’ammortamento dello stampo.
Ai fini Iva detta soluzione è diventata però problematica nei, non rari, contratti d’appalto (temporalmente e/o quantitativamente) “aperti” (a rischio è l’estensione della non imponibilità alla cessione dello stampo); nulla cambia per quelli invece ben circostanziati, fin da subito, nei quantitativi da produrre. Con l’ordinanza 28.04.2026, n. 11502 la Cassazione ha infatti ribadito quanto espresso nella sentenza n. 23761/2015 che si sperava rimanesse “isolata”. Il caso affrontato nel 2015 era un po’ particolare: lo stampo, a un certo punto, era risultato utilizzato per la produzione e vendita da un fornitore, originariamente subappaltatore, diverso dall’appaltatore iniziale. La nuova ordinanza, nell’affrontare un caso in cui le parti rimangono invariate, conferma la stretta interpretativa per individuare la citata “fine lavorazione”. Secondo il principio formulato il trasporto all’estero dello stampo (o la sua distruzione) deve essere verificato “con riferimento al tempo della cessazione del rapporto contrattuale in questione” (leggasi quello originario) “e non anche al tempo della cessazione di eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi a oggetto la fornitura di ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l’utilizzo dei medesimi modelli”.

La questione non è di poco conto. Quali, quindi, le possibili alternative per evitare il rischio di vedersi riqualificare, con Iva, la cessione dello stampo?
- Addebito per progettazione, attrezzaggio. In luogo della vendita e del contratto unico il fornitore potrebbe pattuire l’addebito di una somma a fronte dello studio, progettazione, attrezzaggio e simili da inquadrare - come prestazione di fare - fra i servizi generali dell’art. 7-ter, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 (cfr. caso dello sviluppo degli stampi per calzature in circ. Ag. Entrate n. 43/E/2010); detta alternativa non è però praticabile laddove il cliente imponga il passaggio di proprietà dello stampo.
- Addebito contributo spese stampo. È sostanzialmente equiparabile, ai fini Iva, al caso di cui sopra (art. 7-ter), senza esigenza di spedire all’estero lo stampo (che rimane di proprietà del fornitore) a fine produzione. La pronuncia della Cassazione n. 9586/2019 (confermata dalla pronuncia n. 11502/2026) avrebbe invero riconosciuto la non imponibilità per il contributo stampo, in funzione del principio di accessorietà, se si dimostra il nesso strumentale esclusivo indissociabile per il cessionario. Dopo il 2010 non ha senso, però, ricercare tale forzatura essendo più tranquillo l’inquadramento come prestazione di servizi. Qui l’aspetto critico, piuttosto, potrebbe essere di tipo contabile e reddituale (ammortamento dello stampo e ripartizione per competenza del contributo secondo i ricavi dei beni realizzati - RR.MM. nn. 9/559/1979 e 9/521/1979 - con le solite difficoltà per quantitativi non individuati).
- Cessione con Iva nazionale. Nessun rischio, ovviamente, per il fornitore IT che vende lo stampo con Iva; ideale se il cliente estero è identificato Iva in IT. Il cliente UE, se non stabilito, potrebbe valutare richiesta di rimborso secondo condizioni e procedura della Direttiva 2008/9/CE (in tal senso anche CGUE 23.10.2025, causa C-234/24).