RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 27 Gennaio 2023

Stampi per l'estero, Iva esclusa a determinate condizioni

È necessario che l’accordo contrattuale preveda la sorte dello stampo al termine della produzione e l’indicazione separata del corrispettivo dovuto per la sua creazione.

La realizzazione di prodotti sulla base di specifiche tecniche espressamente formulate dal committente richiede all’impresa la specifica creazione di uno o più stampi, quali modelli, forme o altri attrezzi strumentali, per la produzione della fornitura richiesta. Nella più frequente prassi commerciale, le parti concordano già in sede contrattuale che il cessionario divenga da subito proprietario dello stampo, unitamente ai beni che dallo stesso derivano; il cessionario tuttavia lo lascia nella disponibilità del cedente affinché possa portare a termine la produzione. Tale previsione, che deve essere contenuta nel medesimo contratto d’appalto che regola la successiva fornitura di beni, garantisce, dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, che l’operazione così illustrata si possa configurare come accessoria a una cessione di beni e, realizzandosi quel nesso di causalità necessaria richiesto dall’art. 12 D.P.R. 633/1972, essa possa seguire il trattamento della primaria cessione. Nelle cessioni con soggetti non residenti oggetto del presente approfondimento, la disciplina Iva, per garantire la fruizione del regime di non imponibilità anche alla cessione dello stampo, richiede che una volta esaurita la produzione prevista nel contratto d’appalto, lo stampo sia inviato nello Stato estero del cessionario, a meno che non venga distrutto o comunque reso inservibile. Nel...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.