Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 1, c. 90 D.L. 27.12.2017, n. 205 riguardanti la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento in compensazione, che necessitano di un controllo preventivo. Per facilitare il lavoro di controllo preventivo, infatti, dal 24.04.2017, vige l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'intera delega di pagamento. Pertanto i possessori di partite IVA devono inoltrare il pagamento del modello F24 esclusivamente tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, qualora contengano pagamenti in compensazione con qualsiasi tipologia di credito e per qualunque importo. È evidente che l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari trova sempre più una serie di limitazioni volte a contrastare sia l'utilizzo dei crediti inesistenti, sia la presenza di eventuali debiti iscritti a ruolo, di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, che hanno la precedenza per la compensazione tramite il modello RUOL.
In base a quanto previsto dal provvedimento in esame, le deleghe di pagamento che presentano profili di rischio sono selezionate per l'applicazione della procedura di sospensione secondo la tipologia dei debiti pagati, dei crediti compensati e la valutazione della coerenza dei dati riportati nel...