Negli ultimi anni uno dei cavalli di battaglia degli uffici fiscali, in particolare di quelli che si occupano di imposta di registro, è stata la riqualificazione delle sequenze negoziali basate sull'art. 20 del Testo Unico dell'imposta di registro. Applicando finemente le norme in vigore, gli Uffici riuscivano a tassare talune acquisizioni partecipative come se fossero cessioni di azienda: tipiche quelle realizzate mediante scissione di società o conferimenti, seguiti poi dalla cessione della partecipazione. Nello stesso filone sono finite ulteriori operazioni quali il conferimento di un immobile con accollo di un debito e successiva cessione.
Senza un freno allo spazio di manovra degli uffici, e quindi senza alcuna certezza del diritto, i contribuenti erano disorientati nelle decisioni di investimento in quanto gli effetti fiscali delle operazioni straordinarie risultavano imprevedibili.
Per tale ragione, la precedente legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 87 legge 205/2017) ha riformato l'art. 20 del Testo Unico dell'imposta di registro relativo all'interpretazione degli atti, prevedendo che gli accertamenti non potranno più basarsi sugli effetti economici delle sequenze negoziali, ma dovranno limitarsi a esaminare il contenuto giuridico del singolo atto presentato per la registrazione. Un bagno di pragmatismo, se vogliamo, controbilanciato dall'esplicita possibilità di aggredire l'operazione in presenza di abuso di...