C’è un punto che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3.02.2026, n. 2210, ha voluto chiarire senza troppe ambiguità: nel sistema delle agevolazioni fiscali per gli enti associativi, le dichiarazioni di principio scritte nello statuto non sono sufficienti. Conta, e conta moltissimo, il funzionamento reale dell’ente, il modo in cui i soci partecipano, decidono, contribuiscono.
Il caso nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’associazione agricola che, tra il 2013 e il 2015, aveva beneficiato di contributi nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, dietro la veste associativa si celava in realtà un’attività di natura commerciale, finalizzata a produrre vantaggi patrimoniali diretti solo per alcuni soci, proprietari dei terreni serviti dall’opera.
Nel processo verbale di constatazione l’Ufficio aveva ricostruito un quadro fatto di irregolarità non episodiche: mancavano i requisiti, sia formali sia sostanziali, richiesti agli enti non commerciali, non risultavano presentate le dichiarazioni annuali né trasmesso il modello EAS, la tenuta dei libri sociali appariva lacunosa e, soprattutto, non emergeva alcuna approvazione assembleare di rendiconti economico-finanziari idonei a documentare una gestione trasparente.
A ciò si aggiungeva un dato ancora più significativo nella prassi: i contributi dei soci non erano affatto uniformi. Alcuni associati non avevano versato nemmeno la quota di iscrizione prevista dallo statuto, altri avevano effettuato apporti di importo molto elevato, chiaramente parametrati al vantaggio economico ottenuto dalla realizzazione della strada. Un meccanismo che, secondo il Fisco, tradiva la logica mutualistica e avvicinava l’operazione a quella tipica di un’impresa.
Le Commissioni tributarie di merito avevano però dato ragione all’associazione, ritenendo che le omissioni riscontrate avessero natura meramente formale e non fossero idonee, da sole, a far venir meno il regime agevolato. La costruzione della strada interpoderale era stata qualificata come attività non commerciale e coerente con gli scopi istituzionali dell’ente. È su questo punto che interviene la Cassazione, ribaltando l’impostazione seguita nei gradi precedenti.
I giudici di legittimità richiamano un principio consolidato: in materia di agevolazioni fiscali, l’onere della prova grava integralmente su chi invoca il beneficio. È l’ente che deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e non il contrario.
La Corte precisa che la mancata presentazione del modello EAS, di per sé, non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni. Tuttavia, questo non significa che gli adempimenti possano essere considerati irrilevanti. Essi rappresentano indizi importanti del modo in cui l’associazione opera concretamente.
Il punto centrale, però, è un altro: la democraticità del rapporto associativo. L’art. 148 D.P.R. 917/1986 richiede non solo l’assenza di scopo di lucro, ma anche che il rapporto tra ente e soci sia improntato a criteri di uniformità e omogeneità. Se le decisioni sono assunte da un ristretto gruppo, se i contributi variano in funzione dei benefici individuali, se la partecipazione alla vita associativa è solo apparente, il requisito sostanziale viene meno. Nel caso esaminato, la Cassazione rileva che il giudice di appello ha sostanzialmente presunto il carattere non commerciale dell’associazione, senza confrontarsi con le circostanze concrete dedotte e documentate dall’Agenzia delle Entrate. Non è stata svolta alcuna reale indagine sul funzionamento interno dell’ente, né sul fatto che la strada interpoderale fosse destinata esclusivamente a incrementare il valore e la redditività di alcuni fondi agricoli. In questo contesto, gli apporti dei soci assumono una natura ben diversa dalla quota associativa, avvicinandosi a veri e propri conferimenti tipici di un’attività imprenditoriale.
La conseguenza è netta: quando manca la democraticità, quando il vincolo associativo è solo formale e l’attività svolta produce vantaggi selettivi, il regime di favore previsto per gli enti non commerciali non può trovare applicazione.
