Stop contanti, il credito d'imposta sui pagamenti elettronici
Dal 1.07.2020 è fruibile il beneficio pari al 30% delle commissioni addebitate agli esercenti e titolari. Ai gestori del Pos il compito di inviare un riepilogo delle operazioni.
Dallo scorso 1.07 è operativo il credito d'imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici, introdotto dall'art. 22, D.L. 124/2019. Sia a imprese che a professionisti spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Tale credito spetta soltanto se le cessioni di beni/prestazioni di servizi vengono rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020 e solo se ricavi/compensi 2019 degli esercenti siano inferiori a 400.000 euro. Il credito può essere utilizzato soltanto in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (commissione) e deve poi essere riportato nella relativa dichiarazione dei redditi. Non è fiscalmente rilevante né rileva per il calcolo del ROL.
Dal punto di vista operativo, si tratta di capire la fruizione di questo credito e gli importi da considerare. I provvedimenti dell'Agenzia e della Banca d'Italia dello scorso aprile (provv. 181301/2020 e 518286/2020) hanno chiarito l'iter.
1) Gli operatori finanziari, ossia i prestatori dei servizi di pagamento detti anche "soggetti convenzionatori" (per intenderci, la banca che dota l'esercente del POS) inviano entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento (come primo invio: entro il 20.08, salvo proroghe) all'Agenzia delle Entrate...