Antefatto, fatto e lieto fine, almeno per ora. Un sistema fiscale che disciplina una società complessa non può essere semplice: le aree di intervento sono molteplici e un’eccesiva scarnificazione normativa, oltre certi limiti, potrebbe risultare perfino dannosa. Tuttavia, la storia ci insegna che, da decenni, promesse di razionalizzazione e riduzione degli adempimenti, con l’ulteriore assicurazione di una maggiore equità di prelievo, si sono succedute senza esito alcuno. In attesa di leggere le versioni definitive dei decreti attuativi che, tempo per tempo, dovrebbero realizzare le aspettative dei contribuenti (quelli onesti...), si registrano le ennesime complicazioni. Il riferimento non è al debutto della comunicazione dei titolari effettivi (oggetto di un successivo articolo), prevista per il 11.12.2023, ossia appena dopo il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, ma al provvedimento 3.10.2023, n. 352652, con il quale l’Agenzia delle Entrate, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, ha messo a disposizione dei titolari di partita Iva, in presenza di potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:
- l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse (operazioni nel territorio dello Stato);
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Tali informazioni sono rese disponibili al contribuente per una valutazione della correttezza dei dati in suo possesso; in particolare, le anomalie sono riferite alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile Iva e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente nel periodo. Ciò premesso, il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Nell’ipotesi di errore e successiva regolarizzazione è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per le violazioni commesse nel periodo di osservazione (1.01.2022-30.06.2023), anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre il 31.10.2023 e, comunque, non entro la data del perfezionamento del ravvedimento (15.12.2023).
Ebbene, ben venga che l’Amministrazione Finanziaria utilizzi tutti gli strumenti a disposizione per recuperare l’evasione fiscale se il dato (reale) dei corrispettivi, incassati tramite POS, supera il totale dei corrispettivi (certificati con corrispettivi fiscali o fatture elettroniche); tuttavia, con lo stesso rigore, salvo ritenere che la L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) non sia assimilabile alle “grida” di manzoniana memoria, altrettanto severamente dovrebbe essere valutato il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria qualora fornisca dati non palesemente attendibili. Numerosi avvisi di “compliance”, infatti, evidenziano rilevanti scostamenti sulla base di dati di partenza assolutamente errati: confrontando gli estratti conto delle società di gestione del POS con i riscontri forniti dall’Agenzia delle Entrate, emerge che i presunti incassi sono spesso raddoppiati, se non triplicati, rispetto ai dati reali. È il caso del soggetto che ha incassato a mezzo POS 100 euro e si vede contestato un importo raddoppiato di 200 euro (ad esempio, incassi a mezzo Bancomat) o, in alcuni giorni, addirittura triplicato (ad esempio, incassi con carte di credito). Tale discrasia, con ragionevole probabilità, potrebbe essere dovuta al fatto che le banche e i circuiti di pagamento abbiano inviato i medesimi dati più volte, per mancanza di coordinamento, con l’effetto di creare segnalazioni plurime di uno stesso incasso, così generando false incongruenze. Ecco, dunque, che sembrava essersi materializzata l’ennesima, paradossale complicazione: verificare giorno per giorno i dati, anche se inattendibili, dell’Agenzia delle Entrate, impiegando ore di lavoro e con l’onere di segnalare puntualmente le incongruenze riscontrate.
Ebbene, ben venga che l’Amministrazione Finanziaria utilizzi tutti gli strumenti a disposizione per recuperare l’evasione fiscale se il dato (reale) dei corrispettivi, incassati tramite POS, supera il totale dei corrispettivi (certificati con corrispettivi fiscali o fatture elettroniche); tuttavia, con lo stesso rigore, salvo ritenere che la L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) non sia assimilabile alle “grida” di manzoniana memoria, altrettanto severamente dovrebbe essere valutato il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria qualora fornisca dati non palesemente attendibili. Numerosi avvisi di “compliance”, infatti, evidenziano rilevanti scostamenti sulla base di dati di partenza assolutamente errati: confrontando gli estratti conto delle società di gestione del POS con i riscontri forniti dall’Agenzia delle Entrate, emerge che i presunti incassi sono spesso raddoppiati, se non triplicati, rispetto ai dati reali. È il caso del soggetto che ha incassato a mezzo POS 100 euro e si vede contestato un importo raddoppiato di 200 euro (ad esempio, incassi a mezzo Bancomat) o, in alcuni giorni, addirittura triplicato (ad esempio, incassi con carte di credito). Tale discrasia, con ragionevole probabilità, potrebbe essere dovuta al fatto che le banche e i circuiti di pagamento abbiano inviato i medesimi dati più volte, per mancanza di coordinamento, con l’effetto di creare segnalazioni plurime di uno stesso incasso, così generando false incongruenze. Ecco, dunque, che sembrava essersi materializzata l’ennesima, paradossale complicazione: verificare giorno per giorno i dati, anche se inattendibili, dell’Agenzia delle Entrate, impiegando ore di lavoro e con l’onere di segnalare puntualmente le incongruenze riscontrate.
Per buona sorte, ha prevalso il buon senso: stante l’altissimo coefficiente di errore delle lettere, oltretutto noto anche al mittente, una repentina retromarcia, con l’annullamento di tutte le richieste, riconoscendo l’inattendibilità macroscopica delle procedure seguite. Con un comunicato laconico dell'11.10.2023, l’Agenzia delle Entrate, preso atto del maldestro utilizzo dei dati ricevuti, informa che “è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate. L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza - non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati - solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi. L’Agenzia si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati”.
Una buona notizia, salvo tre particolari:
- l’evidenza di una totale mancanza di filtro e di valutazione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- la colpa, naturalmente, attribuita ad altri, come se non fosse onere dei responsabili di struttura, prima di inviare migliaia di lettere di tale genere, almeno un supplemento di indagine;
- soprattutto, la mancanza di scuse, nel comunicato, per il disagio procurato a chi ha già perso inutilmente tempo per controllare una richiesta assurda.
Era un atto dovuto, se ancora ha un senso lo Statuto dei diritti del contribuente. Sperando che le lettere di annullamento arrivino effettivamente ...
