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Imposte e tasse 03 Giugno 2021

Storno di nota di credito erroneamente trasmessa allo SdI

Con l'introduzione della fattura elettronica il documento trasmesso tramite il Servizio di Interscambio non può essere rifiutato dalla controparte.

Le variazioni in diminuzione vanno documentate, da parte del cedente o prestatore, con l'emissione di una nota di credito ex art. 26, c. 2 D.P.R. 22.10.1972, n. 633, a favore del cessionario o committente per l'importo corrispondente alla variazione, oltre all'imposta. Infatti, in caso di errore nella fatturazione, a ogni fattura deve corrispondere una nota di credito e correlativamente, a ogni nota di credito (eventualmente errata) corrisponde un documento di segno opposto che la annulli, come una nota di debito ovvero una nota di credito con segno meno. Esaminiamo alcuni casi pratici emersi dalla prassi quotidiana. Emissione di nota di credito per importo maggiore della fattura originaria - Supponiamo che un professionista, invece di inserire l'importo prefissato con il cliente pari a € 1.000 + Iva, trasmetta la fattura elettronica al Sistema di Interscambio per un importo minore, ipotizziamo pari ad € 800 + Iva. Successivamente a storno dell'operazione precedente viene emessa, erroneamente, una nota credito per stornare il documento originario, ma con l'importo stabilito con il cliente pari a € 1.000 + Iva. È quindi necessario procedere a una correzione della fatturazione. In sostanza l'operatore procederà ad annullare la nota di credito con l'emissione di una nota di debito, per un importo pari a € 800 + Iva evidenziando nella parte descrittiva del tracciato le ragioni dello storno. Successivamente il...

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