Stralcio del 1° acconto Irap 2020: regole non chiare se il VAP cala
Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare 25/E/2020) deve essere preso a riferimento il totale dell'imposta figurativa 2019 (rigo IR21). Non è chiaro, tuttavia, se detta regola funzioni anche con un crollo del valore della produzione 2020.
L'art. 24 D.L. 34/2020 ha previsto, com'è noto, non solo lo stralcio del saldo Irap 2019, ma anche del versamento della prima rata dell'acconto 2020 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019). Con la versione della norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (fugando i dubbi delle bozze) è stato precisato che il versamento del 1° acconto 2020 rimane “comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo” per il 2020 (e cioè a giugno 2021). Fin da subito, tuttavia, non è stato chiaro se la base di calcolo di tale 1° acconto a stralcio (50% per i soggetti ISA e 40% per gli altri), debba essere considerata al lordo o al netto del saldo 2019 a stralcio.
Il chiarimento. A tal riguardo la circolare dell'Agenzia delle Entrate 20.08.2020, n. 25/E (par. 1.1.3) ha precisato che “ai fini della determinazione dell'acconto Irap dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito)] sia solo “figurativo” (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'art. 24)”. Facciamo quindi un esempio:
- totale imposta figurativa 2019 (3,9% del valore...